
Per poter accedere al Bonus 110% per ristrutturare un immobile è obbligatorio presentare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). Ma non in tutti i casi.
Intanto, c’è da chiarire che l’attestato che si dovrà presentare non è quello tradizionale che si utilizza per certificare le prestazioni energetiche di un edificio. Bensì, sarà necessario stilare il documento cosiddetto “convenzionale”.
Vediamo quando è obbligatorio stilare l’APE per accedere al Bonus 110%.
Bonus 110%: che cos’è l’APE convenzionale?
Il Bonus 110% è la maxi-agevolazione che consente di ristrutturare gli immobili a costo zero. Però, ovviamente, l’ottenimento del beneficio è subordinato a delle condizioni ben precise.
Uno dei documenti necessari per usufruire del Superbonus è proprio l’APE, che andrà allegato alla domanda con le altre certificazioni. Come dicevamo però, non si tratta dell’attestato tradizionale, ma dell’APE convenzionale.
L’APE convenzionale è un tipo di documento ideato appositamente per l’utilizzo del Superbonus. La sua validità decorre dal 6 agosto 2020 con la pubblicazione nel Decreto Requisiti Tecnici.
Tale attestato si dividerà in due documenti differenti:
– APE Pre-Intervento, da presentare prima dell’inizio dei lavori;
– APE Post-Intervento, da presentare dopo la conclusione dei lavori.
Questo nuovo formato servirà a sapere se l’immobile ristrutturato ha migliorato o meno le prestazioni energetiche di minimo 2 Classi (o se ha raggiunto la Classe più elevata) in seguito agli interventi. E quindi se è idoneo a beneficiare dell’incentivo nella misura del 110%.
È sempre obbligatorio stilare l’APE?
Stilare l’APE convenzionale è sempre obbligatorio per accedere al Bonus 110% quando si eseguono lavori di efficientamento energetico. E quindi legati alla categoria del Super-Ecobonus.
Mentre, per quanto riguarda gli interventi in merito all’adeguamento sismico (Super-Sismabonus), allegare l’APE non sarà necessario. Al posto dell’attestato però, si dovrà presentare l’asseverazione tecnica firmata dal professionista abilitato che si occupa della pratica.
L’asseverazione è obbligatoria per dimostrare che l’edificio ha ottenuto dei miglioramenti strutturali che lo rendano più sicuro in caso di scosse sismiche. Tale requisito è obbligatorio per accedere al beneficio del Sismabonus 110%.
Segnaliamo comunque che, con la Legge di Bilancio 2021, è diventato possibile anche accedere al Bonus senza allegare alla domanda l’APE convenzionale. Tale concessione però comprende solo gli stabili che risultano sprovvisti di uno o più muri perimetrali, o del tetto di copertura. E quindi quelli che sono ancora in fase di costruzione. Ma a patto che raggiungano la Classe Energetica A (la più alta), alla fine dei lavori di ristrutturazione.
Tale punto tuttavia crea ancora molti dubbi. Infatti, nelle disposizioni ufficiali per accedere all’incentivo, si legge chiaramente che gli immobili accatastati in F/3, non rientrano tra quelli ammissibili.
La categoria F/3 però, è proprio quella associata alle strutture che sono ancora in fase di costruzione. Per cui, in teoria, questi sarebbero esclusi a priori, con o senza l’APE.
Per ora la questione non è stata chiarita. Né dall’ente ENEA, che si occupa di gestire l’incentivo, né da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non ci resta dunque che attendere ulteriori precisazioni in merito.